Stralcio IVA possibile nel concordato preventivo

IVACon la sentenza n. 546/14, pubblicata il 7 aprile 2016, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto ammissibile il pagamento a stralcio anche dell’Iva. Tramonta, pertanto, l’assioma che tale imposta non sia tra quelle previste dall’art. 182 ter della Legge Fallimentare di seguito riportato: “Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari…..”.

È proprio su quest’ultimo aspetto che interviene la sentenza della Corte di Giustizia, determinando così un profondo impatto benefico per tutti coloro che, in crisi di liquidità, vorranno evitare il fallimento con una proposta di concordato.

La Corte ha ammesso la “rinunzia parziale” all’Iva soltanto se vengono soddisfatti determinati requisiti, quali:

a) non deve emergere che il debitore richiedente abbia deliberatamente nascosto attività o proventi o abbia omesso di dichiarare passività;

b) un esperto indipendente deve attestare che il credito dello Stato non avrebbe comunque sorte migliore in caso di fallimento;

c) lo Stato, in qualità di creditore, deve comunque riservarsi il diritto di votare contro il concordato qualora ritenga che il proprio credito Iva potrebbe essere maggiormente o meglio soddisfatto.

Grazie a tutte queste cautele ed a una ponderazione nel caso concreto su quale sia, per lo Stato, il comportamento migliore da tenere in funzione di un’effettiva riscossione del massimo dell’Iva ottenibile, si potrà consentire la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e il loro reinserimento nel mercato. E così, in sintesi, il meccanismo del concordato preventivo con versamento parziale dell’Iva non implicherà una rinuncia generale e indiscriminata al diritto-dovere di riscuotere l’imposta.

Per le aziende, tale sentenza, rappresenta una grande possibilità di attuare dei concordati preventivi, anche in condizioni molto difficili di indebitamento nei confronti dello Stato che, in questo modo, ossia rinunciando a parte del proprio credito, agisce concretamente nella salvezza delle aziende e di posti da lavoro.