Adeguati Assetti Amministrativi MOD

Obbligo di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili alla luce del nuovo Codice della Crisi

Obbligo di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili alla luce del nuovo Codice della Crisi: compliance normativa e opportunità professionali.

L’introduzione delle numerose modifiche apportate alla disciplina del Codice della Crisi, soprattutto per la parte che riguarda le norme che regolano le procedure di allerta e di composizione assistita, (originariamente contenuta nel DL 118/2021 conv. successivamente in L. 147/2021 e in parte nel DL 152/2021 conv. in L. 233/2021), contengono un cambio di prospettiva nell’analisi delle implicazioni sulla conduzione manageriale e gestionale delle imprese.

La normativa alla quale si è appena fatto cenno, comprendente il tema della segnalazione per l’anticipata emersione della crisi (che coinvolge gli organi di controllo ed i creditori pubblici qualificati), ha sollecitato – da più parti – una riflessione sia sull’effettivo obbligo giuridico che incombe sugli imprenditori relativamente alla necessità di adeguare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle imprese che sulle finalità che tale cambiamento normativo intende conseguire.

Dall’entrata in vigore del Codice della Crisi, datato 15 luglio 2022, il tema prevalente (in dottrina e sulla stampa specializzata) si è concentrato sulla corretta predisposizione della domanda che regola l’accesso alla composizione negoziata.

Sulla base di apposite “check list” l’imprenditore, che intenda accedere alla composizione negoziata, deve soddisfare una preliminare serie di requisiti. Perciò l’imprenditore dovrà rispettare, per esempio, gli aspetti che riguardano l’organizzazione aziendale, altri che attengono la rilevazione/predisposizione della situazione contabile corrente e infine preparare alcune proiezioni sui flussi finanziari. Tutto ciò al fine di presentare un piano che sia in grado di prospettare all’esperto negoziatore, tenuto ad avviare il processo di composizione assistita e la sua relativa finalizzazione, la sostenibilità del piano al fine di assicurare la continuità aziendale.

Tuttavia, a parere di chi scrive, poco ci si è concentrati sull’effettiva utilità strategica  che il tema della composizione negoziata intende perseguire.

Lasciando da parte tutte le implicazioni relative agli obblighi di segnalazione che incombono sui creditori privilegiati e sugli organi di controllo (ove presenti), l’aspetto che mi pare di particolare interesse riguarda la prospettiva che la recente riforma del codice della crisi di impresa intende proporre al sistema economico nel suo complesso.

In prima battuta l’intento è quello di promuovere, nelle diverse forme in cui sono organizzate le imprese italiane, una forma più concreta di “managerializzazione” in grado di consentire all’organizzazione aziendale un approccio maggiormente predittivo sui temi del controllo e dell’analisi dell’andamento del “business”. Su questi ultimi argomenti, infatti, la cultura direzionale nelle imprese italiane di medie e piccole dimensioni si è poco concentrata.

Ne consegue che, quindi, appare quanto mai opportuno – oggi molto di più prima – valorizzare processi strategici di direzione e di conduzione aziendale al fine di monitorare, con costante frequenza, alcuni settori vitali nella vita delle imprese con l’intento di introdurre strumenti di controllo finanziario ed economico.

Tali strumenti diventano, talvolta forse in modo paradossale, molto più utili e strategicamente rilevanti nelle realtà medio – piccole che nelle realtà aziendali di più grandi dimensioni che – di tali strumenti – generalmente fanno largo uso.

È infatti fuor di dubbio che le imprese diventano grandi, internazionali e presidiano il business quando si avvalgono di tali strumenti. Non accade, solitamente, il contrario: le imprese non diventano prima grandi, poi si strutturano dimensionalmente e successivamente adottano strumenti organizzativi adeguati alle loro dimensioni.

È questo uno dei motivi per cui le aziende dovrebbero dotarsi di adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili. Di norma, tali aspetti, dovrebbero essere considerati esattamente come strumenti in grado di facilitare lo sviluppo delle imprese così come quelle valutazioni che si compiono quando si intende valutare l’opportunità di effettuare degli investimenti per l’introduzione di nuovi macchinari capaci di far crescere la produttività aziendale.

Il tema della crisi di impresa, così come quello degli adeguati assetti organizzativi, si incrocia perfettamente con le considerazioni che gli amministratori svolgono quando si approcciano al tema della continuità aziendale (non sfuggirà certamente al lettore il collegamento con il principio di revisione ISA Italia 570) e di quale possa essere lo scenario prospettico di un’azienda in crisi che intende perseguire la strada di un possibile risanamento aziendale (quando ne ricorrano i presupposti).

D’altra parte, come da più parti ricordato, l’aspetto che riguarda l’obbligo che incombe sugli imprenditori di adeguare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili non può essere soltanto considerato alla stregua di un deterrente incombente sulla responsabilità degli imprenditori, dal momento che essi – in generale – affrontano il rischio di impresa già in maniera ampia e con tutto il loro patrimonio personale.

Il salto in avanti che propone il legislatore sul tema della crisi di impresa e della composizione negoziata è quello di abituarsi ad un controllo preventivo dell’andamento aziendale. Tale controllo preventivo dovrà essere condotto sulla base di un regolare monitoraggio quantitativo (gli indicatori).

Rimane da accertare, nel breve termine, quali saranno le competenze professionali disponibili in aziende di medie e piccole dimensioni in grado di essere utilizzate “a servizio” delle esigenze periodiche di programmazione e di controllo nel governo della dinamica economica e finanziaria delle imprese.


Michelangelo Cali
AP MOD – MANAGEMENT ON DEMAND