Moratoria sui mutui fino al 2017, entro il 31 marzo l’accordo con l’ABI e le parti sociali

abiLa legge di stabilità 2015 ha introdotto una moratoria fino al 2017 per i mutui e finanziamenti bancari di piccole e medie imprese e di famiglie. Come per i precedenti avvisi ABI,  la sospensione riguarderà solo la quota capitale e non gli interessi che, invece, continueranno a decorrere e dovranno essere pagati regolarmente.

Il testo del comma 246, della legge di stabilità 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2014, che disciplina detta moratoria, recita quanto segue: “al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/ce della commissione, del 6 maggio 2003, il ministero dell’economia e delle finanze e il ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l’associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017”.

Appare evidente che se le famiglie e le piccole e medie imprese beneficeranno di 3 anni di mancato pagamento della quota capitale e quindi di un alleggerimento dell’esborso finanziario in questo periodo, il termine del finanziamento/mutuo si allungherà anch’esso di 3 anni e pertanto, il costo complessivo dell’operazione di finanziamento/mutuo sarà più alto.

Si può immaginare che così come i precedenti accordi ABI per accedere all’iniziativa le PMI, oltre alla semplice presentazione dell’apposita domanda, dovranno:

  • al momento di presentazione della domanda, non avere posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “partite incagliate, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (cd. imprese “inbonis”);
  • presentare una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica verificabile, ad esempio ed in via non esaustiva, per la presenza di uno o più dei seguenti fenomeni:

i.      riduzione del fatturato;

ii.    riduzione del margine operativo rispetto al fatturato;

iii.   aumento dell’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;

iv.  riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale;

  • impegnarsi a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione.

Dunque per poter utilizzare sin da subito i benefici della nuova moratoria è bene iniziare sin da subito a lavorare sugli elementi aziendali, sopra evidenziati, in modo da rendere facilmente accettabili le domande.

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