Illegittima la segnalazione della banca alla Centrale rischi dopo l’accettazione del piano di rientro del debito da parte del cliente

Illegittima la segnalazione  della banca alla Centrale rischi dopo l’accettazione del piano di rientro del debito da parte del cliente

concordato in bianco

La Corte di Cassazione ha ritenuto ingiustificata la segnalazione in sofferenza alla centrale rischi in presenza del pagamento da parte del cliente, in accettazione del piano di rientro, della prima rata, segno di accettazione pattizia, dichiarando illegittima la segnalazione della banca.

Con la sentenza 3165 del 12 febbraio 2014, la Superema Corte ha respinto il ricorso di una banca contro la decisione della Corte d’appello di Genova e ha condannato, lo stesso istituto di credito, al risarcimento del danno per l’illegittima segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia a causa del mancato rientro delle esposizioni debitorie inferiori al fido concesso al cliente.

Si legge nella sentenza, infatti, che la segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza».

Nella fattispecie analizzata dalla Cassazione, la segnalazione è avvenuta dopo l’accettazione da parte della banca del piano di rientro del debito, senza richiesta di alcuna garanzia reale o personale e successivamente al versamento della prima rata da parte del contribuente, in un contesto quindi di assoluta regolarità pattizia.

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