Il D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Nel mese di luglio è stato pubblicato il D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 che ha apportato diverse modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Si avvia, di conseguenza, un doppio regime: la legge fallimentare per le procedure già aperte, le nuove norme per le procedure che saranno avviate dal 15 luglio 2022.

Il D.lgs. in questione introduce alcune novità di rilievo nella complessiva disciplina concorsuale. Tra le principali si segnalano:

  1. una nuova definizione di crisi, correlata alla sussistenza di flussi di cassa prospettici inadeguati per il periodo di dodici mesi;
  2. l’introduzione di una più dettagliata identificazione degli “adeguati assetti” di cui l’imprenditore deve dotarsi, al fine di rilevare tempestivamente i possibili segnali della crisi;
  3. la previsione di specifici obblighi di segnalazione in capo ai c.d. creditori pubblici ed alle banche;
  4. la previsione oltre agli strumenti già previsti dalla precedente Legge fallimentare (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e moratoria) del nuovo piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
  5. l’inserimento dello strumento della composizione negoziata, (introdotto dal DL 118/2021).

Un elemento di particolare rilievo è quello della istituzione di “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili”. Il principio generale, in effetti, era stato introdotto già nel 2019 con il nuovo secondo comma dell’art. 2086 del CC (invero senza riscontrare “particolare attenzione” da parte di una gran parte di imprenditori anche a causa della astrattezza e genericità del principio oltre che, talvolta, ad una scarsa predisposizione degli imprenditori ad una gestione e ad una programmazione formalizzate), con l’obiettivo di imporre la predisposizione di strumenti idonei alla rilevazione della crisi (oggi definita nel corpo dell’art 2 del Codice della Crisi come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza”, legando tale valutazione alla “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”). Ciò nell’ottica di favorire la tempestiva emersione della crisi al fine di una sua più semplice gestione.

In tale contesto il legislatore, ha ritenuto, in sede di modifica del Codice della Crisi, di specificare che, al fine di individuare tempestivamente i fattori che possono far degenerare la situazione di crisi, e di attuare senza indugio le iniziative necessarie, l’imprenditore deve dotarsi di strumenti, processi e procedure in grado di:

  1. a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta (art. 3, c. 3, lett. a);
  2. b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi (art. 3, c. 3, lett. b);
  3. c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (riferendosi alla disciplina della composizione negoziata della crisi) (art. 3, c. 3, lett. b).

In sintesi, l’imprenditore dovrà dotarsi di un (adeguato) sistema di controllo interno che consenta (a lui e ad eventuali organi di controllo) di rilevare la crisi prima che questa si concretizzi e di attivarsi ai primi segnali di crisi prima che la stessa si trasformi in insolvenza.

Tale percorso, stante anche la dimensione media delle nostre aziende, potrebbe non essere di semplice attuazione atteso che sarà necessaria una significativa implementazione del sistema informativo aziendale al fine di:

  • produrre flussi di cassa mensili da aggiornare periodicamente, per verificare la sostenibilità dell’indebitamento per almeno i dodici mesi successivi;
  • assicurare la tempestiva rilevazione dei fatti di gestione (per avere dati consuntivi aggiornati)
  • elaborare un budget dell’esercizio;
  • produrre le informazioni relative al periodo successivo a quello di budget, fino al raggiungimento di un periodo di (almeno) i dodici mesi successivi.

Occorrerà capire se, dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi, in assenza di un pianificato percorso di crescita culturale, gli imprenditori riusciranno a rispettare la norma, evitando di considerarla l’ennesimo balzello, anche in considerazione dell’incremento delle responsabilità che deriverebbero dal suo mancato rispetto.

Marco Cerù,
Associated Partner MOD