MARCO ROSSINI 2 - FONDATORE

Circolare MISE su effetti omologa concordato nel certificato camerale

L’art.180 della Legge Fallimentare, al 3° comma, dispone che:

“Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

L’art.181 della stessa LF, dispone che:”La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180. L’omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell’articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.”

Ciò nonostante per superare l’erroneo convincimento della persistenza, rispetto ad imprese interessate da procedure di concordato preventivo, della pendenza della procedura successivamente al decreto di omologa, è stata necessario un intervento specifico del MISE per chiarire che con l’omologa la procedura di concordato si chiude.

Con la Circolare 3721/C prot. 119054 del 21 maggio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico sono state illustrate le modifiche, concordate con l’Unioncamere e con Infocamere, alle visure camerali rilasciate dal registro delle imprese successivamente al decreto di omologa ex art. 180 L.F. e fino al completamento dell’esecuzione della proposta di concordato.

Tale problematica nasceva dalla constatazione che nelle suddette visure la procedura di concordato preventivo risultava pendente anche dopo l’emissione del decreto di omologa, e questo nonostante l’art. 181 della legge fallimentare preveda che la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180.