Aziende in crisi: dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) due tipi di assegni per chi non ha la Cig
Il Fondo di integrazione salariale (Fis), che interviene sui datori di lavoro che appartengono ai comparti in cui non sono costituiti fondi di solidarietà bilaterale e che occupano più di 5 dipendenti, mette a disposizione per i lavoratori di aziende in crisi che non sono destinatari della Cassa integrazione guadagni due tipi di assegni:
- ordinario
- di solidarietà.
1 – L’assegno ordinario può essere richiesto dalle aziende che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà del mercato, oppure in una vera e propria crisi aziendale ma che siano in fase di riorganizzazione e pertanto non riferibile a situazioni di cessazione dell’attività produttiva o di un ramo d’azienda. Le cause, per poter richiedere detto intervento sono le medesime della Cigo e della Cigs.
Pertanto già nella fase di richiesta al Fondo di integrazione salariale si dovrà presentare un programma di interventi di risanamento aziendale per far fronte alle inefficienze gestionali, commerciali o produttive così come disposto dalla legge: valore medio degli investimenti superiore a quello del biennio precedente, previsioni di recupero dei lavoratori, ecc.
L’assegno ordinario è previsto per i lavoratori che prestano la loro opere in aziende che abbiamo almeno 15 dipendenti, (apprendisti inclusi), nel semestre precedente l’inizio delle sospensioni o la riduzione del lavoro.
Per potervi accedere si dovrà dimostrare, inoltre, di avere rispettato i vincoli della consultazione sindacale.
Ogni assegno per riduzione o sospensione del lavoro può essere chiesto per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile (103 settimane).
La domanda va presentata per via telematica alla struttura territoriale Inps di competenza non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa allegando:
- l’accordo collettivo, sottoscritto da azienda e sindacati, che sancisce la riduzione con l’elenco dei lavoratori interessati;
- l’elenco dei lavoratori in forza nell’unità produttiva con i rispettivi dati: qualifiche, orari contrattuali, ecc.
2 – L’assegno di solidarietà per le aziende in crisi è un aiuto ai dipendenti i cui datori di lavoro formano degli accordi di riduzione di orario con i sindacati per evitare o limitare delle eccedenze di personale durante la procedura di licenziamento collettivo o per evitare di lasciare a casa un certo numero di lavoratori per giustificato motivo oggettivo. L’assegno riguarda anche i dipendenti delle aziende che occupano dai 5 ai 15 lavoratori.
L’assegno di solidarietà può essere erogato per un massimo di 12 mesi (52 settimane) in un biennio mobile. A
La procedura per la presentazione della domanda è simile a quella per ottenere l’assegno ordinario: ossia è sempre necessario presentarla per via telematica alla struttura territoriale Inps di competenza entro 7 giorni dalla firma dell’accordo sindacale e 30 giorni prima dell’inizio della riduzione dell’orario di lavoro, allegando:
- l’accordo collettivo, sottoscritto da azienda e sindacati, che sancisce la riduzione con l’elenco dei lavoratori interessati;
- l’elenco dei lavoratori in forza nell’unità produttiva con i rispettivi dati: qualifiche, orari contrattuali, ecc.