Intervista del Dott.Marco Rossini, Presidente di MOD – Management On Demand al Dott.Riccardo Ranalli eminente esperto della normativa fallimentare e della riforma Rordorf.

La crisi economica degli ultimi anni ha determinato diversi interventi del legislatore sulle procedure concorsuali, con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato, evitando il fallimento. In particolare, una riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza è prevista dalla legge delega n. 155 del 2017. Il Governo ha esercitato la delega ed il decreto è ora presso le Camere per il parere delle Commissioni Giustizia.

Ne parliamo con il dott. Riccardo Ranalli Dottore Commercialista Revisore Contabile, Socio Founding Partner di “Ranalli e Associati”, coordinatore del Gruppo di Lavoro del CNDCEC sulla riforma e sull’allerta, oltre che di molte commissioni in materia.


D) Ranalli l’attesa riforma delle discipline della crisi d’impresa sta giungendo a compimento epresto diventerà legge dello Stato, quali sono a suo avviso le principali innovazioni che apporterà rispetto all’attuale impianto normativo ?

R) La principale novità è quella della introduzione di misure di allerta della crisi e la imposizione di obblighi organizzativi interni all’impresa per intercettare tempestivamente lo stato di crisi. Vi sono poi numerose novità in relazione ai diversi strumenti praticabili costituite dalla consecutio tra AdR e concordato, dall’estensione della portata dell’AdR con efficacia coercitiva nei confronti dei non aderenti, dal concordato di gruppo. Assai rilevante è lo sfavore verso i concordati liquidatori, nei quali al requisito del soddisfo in denaro minimo del 20% si aggiunge quello dell’apporto di risorse esterne atte ad aumentarlo del 10%, nonché il riconoscimento al PM dell’iniziativa per la richiesta della liquidazione giudiziale (attuale fallimento). Molte sono, infine, le disposizioni che potrebbero assumere valenza interpretativa nel regime transitorio, quali la riqualificazione del concordato in liquidatorio, l’esclusione dal voto in situazioni di conflitto di interessi, il riconoscimento del voto in caso di degrado temporale dei privilegiati, il pagamento anticipato dei debiti concorsuali nei confronti dei dipendenti.

Il ricorso unico fa venire meno il preaccordo di ristrutturazione e comporta la sua sostituzione con una procedura prenotativa unica (il ricorso unico) della durata di 120 gg. (estendibile fino a 180 gg in assenza di richiesta di liquidazione giudiziale da parte del PM) durante la quale operano i vincoli propri dell’attuale preconcordato (ad esempio, per il pagamento dei creditori anteriori, ovvero per il compimento di atti di straordinaria amministrazione).

Ultima novità è l’impercorribilità della liquidazione coatta delle cooperative in caso di insolvenza.

D) La riforma introduce una nuova fase di gestione della crisi, o meglio un fase preventiva di “allerta” finalizzata all’emersione precoce della crisi d’impresa e ad una sua risoluzione assistita. Quali sono a suo avviso le opportunità e le criticità che potrà determinare questo nuovo approccio e che potranno determinare gli strumenti in corso di definizione per la sua concreta applicazione ?

R) La maggiore opportunità è quella di attivare una rivoluzione culturale, alla quale non era riuscito, pur richiedendola, l’OIC 9 con la valutazione degli asset sulla base dei dati prospettici: è il cambio dall’ottica retrospettiva del dato consuntivo a quella ex ante del forward looking. Ad essa si accompagna l’assistenza da parte di un organismo terzo, che chiameremo OCRI, in grado di incidere sull’avanzamento delle trattative con i creditori in quanto comporta per essi la sottesa minaccia dell’attivazione a breve di una procedura di liquidazione giudiziale, o quanto meno di un concordato in continuità,  in caso di insuccesso delle trattative. La criticità è quella di arrivare avanti l’OCRI impreparati. Davanti all’OCRI ci si arriva per segnalazioni interne del debitore, del suo organo di controllo e del revisore o per segnalazioni esterne dell’INPS e dell’amministrazione finanziaria. E che, nel momento in cui gli indicatori di allerta si attivino abbia luogo la segnalazione all’OCRI, sarà pacifico in quanto se collegio sindacale e revisore non vi provvedessero, essi non potrebbero disgiungere la propria responsabilità civile e penale da quella degli amministratori, mentre i creditori pubblici qualificati perderebbero il privilegio ad essi riconosciuto con il rischio di cagionare un danno erariale. In quel caso l’Organismo, da alleato in grado di incidere sui creditori, per assenza del compendio informativo necessario (costituito in primo luogo dal piano d’impresa e dalle azioni industriali) diventa una minaccia, essendo tenuto, in caso di insuccesso, a segnalare la situazione al PM.

Gli indici di segnalazione esterna sono già puntualmente definiti nella norma, quelli di segnalazione interna (il cui primato è costituito dal DSCR a sei mesi) saranno individuati dal CNDCEC; l’impresa potrà sostituirli se li riterrà non idonei ma dovrà farlo ex ante e comunque con una attestazione specifica di un professionista indipendente.

D) Verrebbero introdotte anche delle semplificazioni nelle regole processuali, quali in particolare ?

R) Non parlerei di semplificazioni ma piuttosto di superamento di alcuni passaggi oggi controversi e delle difformità presso i diversi tribunali. Vi saranno obblighi ulteriori da parte dei debitori nel confezionamento del piano ma, a ben vedere, si tratta solo un allineamento alle best practises già in uso.

D) Il superamento del concetto del fallimento, espressione che non dovrà essere più utilizzata, e che verrebbe sostituita da “liquidazione giudiziale” si basa su elementi sostanziali e avrà effetti concreti sulla Impresa e sulla persona dell’imprenditore oppure è una, pur necessaria, questione concettuale e di alleggerimento del peso psicologico e relazionale che la prospettiva del fallimento può ingenerare ?

R) Direi che è più la seconda. Invero già oggi il fallimento non comporta in capo all’imprenditore ed all’organo amministrativo e di controllo responsabilità superiori rispetto ad un concordato preventivo; ciò nonostante spesso si preferisce ricorrere a soluzioni concordatarie traballanti piuttosto che fornire al tribunale un set informativo adeguato per consentire allo stesso di approcciare un esercizio provvisorio di breve durata volto ad assicurare la continuità aziendale, nonostante i minori costi della procedura. Forse il cambio del nome dell’istituto potrà far venire meno la diffidenza che fino ad ora l’attività di persuasione di professionisti intellettualmente onesti non era riuscita a superare. La presenza dell’OCRI, quale organo terzo ed accreditato, consentirà di accedere più agevolmente all’esercizio provvisorio nelle procedure di liquidazione giudiziale.

D) Cosa prevede la riforma con riferimento al concordato preventivo ritenuto lo strumento più idoneo e funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti.

R) Il momento di maggiore attenzione risiede nella riqualificazione del concordato in continuità in liquidatorio se, nel caso in cui il soddisfo ai creditori derivi per la più parte dalla liquidazione di beni, gli addetti superstiti si riducano al di sotto del 50%. La norma deve essere accolta favorevolmente in quanto oggi il tema della prevalenza è risolto in modo non uniforme dai tribunali e rischia di poggiare solo sulla provenienza delle risorse quando ben sappiamo che la cessione di assets in un concordato in continuità è di fatto sempre necessaria. È anche una novità l’estensione a 2 anni della moratoria per il pagamento dei privilegiati. La durata del prenotativo, per effetto del ricorso unico, si riduce dai 180 gg massimi attuali a 120 gg, elevabile a 180 gg solo nel caso di attivazione dell’OCRI sempre che questi non abbia dato notizia dell’insolvenza al PM. Non deve nemmeno passare sotto traccia la sequestrabilità, su istanza di parte, dell’azienda (anche nell’Adr) se appaia più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza che omologa il concordato (o l’AdR).

D) Per le insolvenze di minore portata verrebbe prevista la “esdebitazione di diritto” di cosa si tratta ?

R) Viene introdotta l’esdebitazione di diritto per le insolvenze minori, senza la necessità della pronuncia di un provvedimento giudiziale, diversamente che per le insolvenze maggiori per le quali occorre una richiesta e la pronuncia del tribunale.

D) per i gruppi societari sarebbero previste norme finalizzate a rendere più efficiente l’utilizzo delle procedure di gestione della crisi, di cosa si tratta ?

R) Per i gruppi d’impresa viene introdotta una procedura unitaria per la crisi, ferma restando l’autonomia delle masse ma sottolineando i vantaggi compensativi all’assoggettamento all‘attività di direzione e coordinamento. La natura unitaria della procedura deve indurre a domandarsi se una procedura liquidatoria in capo ad una legal entity del Gruppo venga riqualificata in procedura in continuità per effetto della natura in continuità del concordato di gruppo. Il che la renderebbe praticabile anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

D) Infine quali sarebbero i tempi di introduzione della nuova normativa ?

R) Il termine per l’emanazione scade a metà gennaio, le commissioni parlamentari hanno già iniziato l’esame che concluderanno entro metà dicembre. Vi sono già state le audizioni presso la Commissione giustizia del Senato. L’entrata in vigore è prevista 18 mesi dopo e pertanto nel mese di luglio 2020. Le imprese dovranno però attrezzarsi prima per attivare i presidi organizzativi richiesti dall’art. 2086 e dal CCI (quali all’art. 14, la valutazione in continuo dell’equilibrio finanziario). In particolare la facoltà di sostituire gli indici di allerta inidonei con altri idonei dovrà essere colta già in sede di redazione del bilancio 2019, non appena si conosceranno gli indici individuati dal CNDCEC.


Ringraziamo il dott. Ranalli per questo sia pur sintetico ma completo intervento che ci consente di condividere una prima overview dell’impianto normativo che disciplinerà la crisi d’impresa e vi rimandiamo a prossimi approfondimenti sui singoli aspetti che la caratterizzano.

 

Marco Rossini

Presidente MOD – Management on Demand