DL-CURA-ITALIA-1

Concordato preventivo in continuità omologato: applicazione ai cosiddetti “patti paraconcordatari” dell’art. 9 comma 1 del D.L. 8/4/2020 n. 23

E’ possibile affermare,  sotto l’aspetto  fattuale,  che la nuova disposizione normativa di emergenza,  secondo  cui “I termini di adempimento dei concordati preventivi … omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23.2.2020 ed il 31.12.2021 sono prorogati di sei mesi.”  è applicabile anche gli accordi (appunto patti paraconcordatari)  raggiunti  con i creditori dopo il decreto di omologazione del concordato.

In particolare, considerato che il concordato in continuità non implica certo un’obbligazione di risultato, l’imprenditore, utilizzando, per quanto è possibile, in autonomia privata gli strumenti già messi a disposizione dall’ordinamento, potrebbe raggiungere “Patti Paraconcordatari” individuali con singoli creditori circa le condizioni dell’impegno concordatario. Eventualmente quindi potrebbe allungare i termini di pagamento, ottenere una riduzione degli interessi inizialmente previsti o stabilire una maggiore falcidia rispetto al nominale del credito da soddisfare, nel rispetto della par condicio creditorum.

In tal caso, il citato art. 9 comma 1 del “Decreto Liquidità”, si applicherebbe anche alle eventuali nuove scadenze riportate nei patti paraconcordatari, se ricomprese nel periodo tra il 23.2.2020 ed il 31.12.2021, attraverso una opportuna comunicazione unilaterale.

Domenico Di Nunno
Associated Partner MOD – Management On Demand