Banche e Imprese: firmato nuovo “Accordo per il credito 2013”
Al fine di sostenere le PMI in bonis che si trovino a subire una temporanea tensione finanziaria, Il 1 luglio 2013, a Roma, l’Abi, da una parte e l’Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), la Cia, la Claai, la Coldiretti, la Confagricoltura, la Confapi Confedilizia, la Confetra, la Confindustria, e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) dall’altra, hanno firmato un nuovo accordo.
In sostanza e tenuto conto dell’attuale congiuntura economica che ha aggravato le tensioni finanziare delle imprese, sono state rinnovate, aggiornandone i contenuti, le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti già concordate in precedenti accordi.
Le PMI che possono beneficiare delle misure previste dall’Accordo, così come definite dalla normativa comunitaria, sono quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro e che, al momento della presentazione della domanda:
- non abbiano posizioni classificate dalla banca come sofferenze, partite incagliate o operazioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso;
- si trovino in una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica, riscontrabile, ad esempio, a) dalla riduzione del fatturato; b) dalla riduzione del margine operativo rispetto al fatturato; c) dall’aumento dell’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; d) dalla riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale;
- si impegnano a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale ecc.).
Gli interventi finanziari che possono essere posti in essere dalle Banche che aderiscono all’accordo sono di tre tipi: sospensione dei finanziamenti, allungamento dei finanziamenti e la concessione di finanziamenti connessi all’aumento dei mezzi propri. Va evidenziato che non sono ammissibili le richieste riferite a mutui o a leasing che hanno fruito di analogo beneficio ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012, ma lo sono quelle che avessero fruito di analoghi benefici in base ai precedenti accordi.
I benefici per le imprese sono riferiti a tre possibilità:
- Sospensione dei finanziamenti
- Allungamento dei finanziamenti
- Patrimonializzazione delle società
In particolare l’accordo disciplina:
- La sospensione dei finanziamenti: le PMI possono ottenere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie); nonché la sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni leasing immobiliare (per 12 mesi) o mobiliare (per 6 mesi).
- L’allungamento dei finanziamenti: le PMI possono ottenere:
- l’allungamento della durata dei mutui in misura maggiore rispetto al precedente accordo;
- l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili;
- l’allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenza del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB.
- Un finanziamento proporzionale da parte delle banche all’aumento dei mezzi propri immessi nell’impresa per le imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, indipendentemente dalla esistenza di condizioni di tensione finanziaria,.
L’Accordo prevede quindi specifiche condizioni per la realizzazione delle operazioni, indicate in dettaglio nell’allegato.
Si evidenzia, tra l’altro, l’impegno delle Banche a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi all’impresa qualora questa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale, e a fornire una risposta alle Imprese entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca, nonché la facoltà di fornire condizioni migliorative a quelle previste dall’accordo.
Le richieste dovranno essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2014, mentre le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.
Nel mentre verranno attivate tutte le procedure previste per l’avviamento del nuovo accordo, fino al 30 settembre 2013 potranno essere presentate le domande di attivazione delle facilitazioni previste dal precedente accordo del 28 febbraio 2012.
Il documento prevede infine nuovi accordi tra banche e Imprese in ordine a:
- proroga di ulteriori 6 mesi (fino al 30 giugno 2014) del periodo di validità del Plafond Crediti PA
- impegno delle banche aderenti allo stanziamento di somme destinate al finanziamento di specifici progetti di investimento “Plafond Progetti Investimenti Italia”.
- promozione della definizione di un modello base di comunicazione finanziaria tra imprese e banche che consenta di accrescere la capacità di rappresentazione da parte delle Imprese della propria situazione economico e finanziaria
Di seguito trovate il link con il testo integrale dell’accordo: Accordo per il Credito alle PMI – 1 luglio 2013
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