Una prima sentenza del Tribunale di Cagliari sul tema “Adeguati Assetti Organizzativi, Amministrativi e Contabili”

In una breve nota di qualche tempo fa, richiamavo alcuni aspetti relativi alle novità che il D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 ha apportato al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

In particolare, si richiamava l’attenzione, soprattutto degli imprenditori medio-piccoli, sugli aspetti relativi alla implementazione del sistema informativo aziendale al fine di:

  • produrre cash flow periodicamente aggiornati, per verificare la sostenibilità dell’indebitamento per almeno i dodici mesi successivi;
  • assicurare la tempestiva rilevazione dei fatti di gestione;
  • elaborare un budget dell’esercizio e poter generare le informazioni relative al periodo successivo a quello corrente, per un periodo di (almeno) i dodici mesi successivi (rolling forecast).

La recente disciplina normativa, ma, si ricorda, già da tempo le modifiche introdotte all’art. 2086 del C. C. ed in vigore già dal 2019 per effetto di quanto dettato dal D. Lgs 14/2019, ponevano in capo all’imprenditore il dovere di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”.

Tale “assetto”, che deve essere “adeguato”, ha la funzione “anche” di rilevare tempestivamente i segnali di crisi che possono causare la perdita della continuità aziendale.

Fermo rimanendo, tra l’altro, che compito dell’imprenditore (che esso operi in forma societaria o collettiva) e, soggiungo, dei suoi consulenti e manager, sarà quello di individuare, come se fosse un abito su misura, l’assetto ritenuto adeguato, interessanti spunti di riflessione possono emergere, oltre che dai numerosi scritti prodotti dalla più autorevole dottrina in materia giuridica ed economico-aziendale, anche dalla lettura di una recente sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata per le Imprese, dello scorso mese di gennaio.

Tale sentenza segue ad una denunzia dei sindaci ex art. 2409 c.c. e, per quanto qui interessa, evidenzia come, a seguito di una ispezione disposta dal Tribunale medesimo, siano emerse numerose carenze in ordine alla “adeguatezza” dell’assetto dell’impresa controllata.

I punti sottolineati dal Tribunale, per quanto mirati ad una situazione specifica, possono tuttavia essere degli utili spunti al fine di suggerire aspetti degni di attenzione cui l’imprenditore, soprattutto di minori dimensioni, deve dedicare una corretta e profonda analisi.

In sintesi, dal caso esaminato emerge che l’impresa, in tutti gli ambiti (organizzativo, amministrativo e contabile) indicati dalla norma era carente in quanto:

  • presentava una condizione di inerzia nell’attività di recupero del credito
  • non vi era una adeguata procedura volta a monitorare l’esposizione delle singole controparti ed a prevedere le idonee misure a tutela dei crediti (rectius la mancanza di “adeguate misure amministrative”);
  • mancava di strumenti per la rilevazione degli squilibri finanziari (inevitabili attesa la mancata attività di monitoraggio e recupero di crediti per ingenti importi) non solo a consuntivo ma anche in via previsionale;
  • era priva di un organigramma aggiornato (e di un funzionigramma);
  • aveva una struttura organizzativa priva di una adeguata “segregazione delle funzioni”;
  • mancava di un sistema di monitoraggio dei rischi aziendali;
  • era priva di strumenti di previsione quali il budget di tesoreria;
  • non aveva strumenti di reporting;
  • non aveva predisposto un piano industriale;
  • presentava una contabilità non aggiornata, che, tra l’altro, non consentiva il rispetto dei termini di legge per l’approvazione del bilancio;
  • non predisponeva il rendiconto finanziario;
  • mancava una adeguata periodica informativa da parte dell’organo amministrativo circa l’andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione (cfr. art 2381 c.c.).

E’ interessante, quindi, rilevare come il Collegio evidenzi aspetti di concretezza relativamente al concetto degli “adeguati assetti”, aspetto talvolta trattato in via astratta e teorica.

Dalla lettura della sentenza, quindi, emergono anche indicazioni operative – seppur riferite ad un caso concreto e specifico – sugli strumenti che potrebbero costituire almeno in parte i presidi gestionali necessari ad una corretta gestione ed alla rilevazione tempestiva della crisi.

In MOD ci occupiamo proprio di questo, diamo supporto alle PMI per effettuare un check della situazione, rilevare tutti i gap rispetto alla normativa citata, predisporre concretamente e mettere in funzione, in affiancamento all’imprenditore ed ai suoi collaboratori, gli adeguati assetti organizzativi per rendere l’Azienda non dolo conforme alle previsioni di legge, ma anche più efficiente e quindi pronta ad affrontare le sfide del mercato.