Strumenti giuridici a disposizione delle imprese per la risoluzione delle crisi aziendali

Vista la grande richiesta degli atti del convegno:

Crisi e ristrutturazione d’impresa tra continuità aziendale e discontinuità manageriale

iniziamo la pubblicazione degli abstract degli interventi con l’introduzione fatta dall’Avvocato Alfredo D’Aniello, partner di Gianni Origoni Grippo Cappelli e Partners, sugli strumenti giuridici a disposizione delle imprese per la risoluzione delle crisi aziendali. 

La Giornata di studio, organizzata nell’ambito dei corsi di Management dai Proff. Barile e Sancetta, ha visto il seguente programma:

Avv. Alfredo D’Aniello (Partner di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners) Strumenti giuridici a disposizione delle imprese per la risoluzione delle crisi aziendali Avv. Gabriella Covino (Partner di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners) Il ruolo dell’advisor legale nella risoluzione della crisi d’impresa Prof. Giuseppe Sancetta (Professore Ordinario de La Sapienza Università di Roma) Il ruolo dell’attestatore dei Piani Dott. Salvatore Lombardo (Transaction Director di PriceWatherhouseCoopers) I  piani industriali e finanziari nelle crisi d’impresa Dott. Francesco Melidoni (Fondatore e Partner di MOD – Management on Demand) Il manager della crisi (CRO) nella discontinuità manageriale Dott. Davide Russo (Team Leader Large Corporate Restructuring – Gruppo Unicredit) Il ruolo della banca nei processi di ristrutturazione aziendale Vista la grande richiesta degli atti di tale convegno, iniziamo la pubblicazione degli abstract degli interventi con l’introduzione fatta dall’Avvocato Alfredo D’Aniello, partner di Gianni Origoni Grippo Cappelli e Partners, sugli strumenti giuridici a disposizione delle imprese per la risoluzione delle crisi aziendali. Nell’intervento si è voluto sottolineare preliminarmente che:

  • La legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) ha subito, a partire dal 2005, continue modifiche e miglioramenti volti a modernizzare ed adeguare le disposizioni della normativa concorsuale, ormai non più attuale.
  • Le modifiche apportate si sono rese necessarie a causa del diverso contesto economico nel quale le imprese si trovano ad operare.
  • Le imprese e i professionisti devono assumere un atteggiamento consapevole del nuovo diritto della crisi d’impresa, al fine di utilizzare al meglio i nuovi strumenti di salvaguardia dell’impresa.

Gli strumenti di risoluzione della crisi, nell’attuale ordinamento, sono rappresentati da:

  • Il piano di risanamento (disciplinato dall’art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare)
    • Strumento completamente stragiudiziale
  • L’accordo di ristrutturazione dei debiti (disciplinato dall’art. 182‐bis della legge fallimentare).
    • Strumento sia stragiudiziale che giudiziale
  • Il concordato preventivo (disciplinato dagli artt. 160 e seguenti della legge fallimentare)
    • Strumento giudiziale

 

Il piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), Legge Fallimentare

Strumento basato su un piano che appaia al contempo idoneo a:

  • consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa;
  • assicurare il riequilibrio finanziario dell’impresa.

L’accordo può essere raggiunto anche con una parte dei creditori purché soddisfi le condizioni predette. L’accordo ha, inoltre, carattere integralmente «privatistico» (e “confidenziale”) e non è previsto alcun coinvolgimento degli organi giurisdizionali. Gli atti e i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano di risanamento sono esentati dalla revocatoria. I reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice non si applicano alle operazioni compiute in esecuzione del piano di risanamento. Non è previsto un automatic stay sul patrimonio del debitore. Fatta eccezione per l’esenzione da revocatoria, non è prevista alcuna ulteriore garanzia in caso di concessione di nuova finanza. Alcune novità introdotte dal «Decreto Sviluppo» (dl 2012 n. 83 convertito con legge 2012/134) (valide anche per accordi di ristrutturazione e concordato preventivo) per un’analisi maggiormente esaustiva si veda l’articolo sulla revisione della Legge Fallimentare nel c.d. Decreto sviluppo.  

  • Il professionista deve attestare sia la veridicità dei dati aziendali su cui si basa il piano, sia la fattibilità di quest’ultimo;
  • Sono stati introdotti i parametri per la valutazione dell’indipendenza del professionista attestatore del piano (i vincoli di natura «contrattuale», «lavorativa» e «personale»);
  • È stato introdotto il reato di «falso in attestazioni e relazioni», per punire le condotte del professionista che espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti all’interno delle proprie attestazioni/relazioni.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis Legge Fallimentare

Strumento consistente in un accordo con i creditori dell’impresa, rappresentanti almeno il 60% dei crediti, basato su un piano al contempo idoneo a:

  • consentire la ristrutturazione dei debiti dell’impresa;
  • assicurare il regolare pagamento (integrale) dei creditori rimasti estranei all’accordo.

La veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla soddisfazione dei creditori rimasti estranei al medesimo, dev’essere attestata da un attestatore scelto dal debitore. L’Accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese per poter acquistare efficacia e deve ottenere l’omologazione da parte del Tribunale. Gli atti e i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione sono esentati dalla revocatoria. I reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice non si applicano alle operazioni compiute in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione. È previsto un automatic stay sul patrimonio del debitore che decorre dalla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e per i successivi 60 giorni. Un ulteriore automatic stay può essere ottenuto dal debitore nel corso delle trattative per giungere al perfezionamento dell’accordo.

Le novità introdotte dal «Decreto Sviluppo» (valide anche per il concordato preventivo) 

  • È stata modificata, in senso più favorevole all’impresa e alla conservazione dell’avviamento di quest’ultima, la disciplina dei finanziamenti, a cui si riconosce il carattere prededucibile;
  • È stata prevista la sospensione endo‐procedimentale delle disposizioni sulla perdita del capitale sociale.

Il concordato preventivo ex artt. 160 e sgg. Legge Fallimentare Procedura concorsuale (e giudiziale)

Basata su un coinvolgimento di tutti i creditori dell’impresa e fondata su un piano che preveda ad esempio:

  • La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma;
    • L’eventuale suddivisione dei creditori in classi giuridicamente ed economicamente omogenee.
    • La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano devono essere attestati da un attestatore scelto dal debitore.
    • La proposta di concordato viene formulata con ricorso depositato presso il Tribunale competente, a cui segue l’eventuale decreto di ammissione alla procedura da parte del Tribunale, in cui vengono nominati il Giudice Delegato alla procedura e il Commissario Giudiziale e con cui viene fissata l’adunanza dei creditori.
    • Qualsiasi atto di straordinaria amministrazione compiuto dal debitore nel corso della procedura deve essere autorizzato dal Giudice Delegato.
    • Per l’approvazione della proposta è necessario totalizzare la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In caso di presenza di classi, la maggioranza deve verificarsi anche nel maggior numero di classi.
    • Ottenuta l’approvazione da parte dei creditori, si apre, dinanzi al Tribunale, la fase dell’omologazione del concordato.

Le novità apportate dal «Decreto Sviluppo» al concordato preventivo  Gli obiettivi perseguiti dal legislatore: l’emersione anticipata della crisi e l’incentivo al ricorso alla procedura di concordato preventivo Le principali novità:

  • L’estensione dell’automatic stay a nuove fattispecie;
  • La proposta di concordato preventivo “in bianco”;
  • La facoltà di scioglimento dai contratti pendenti;
  • Il concordato con continuità aziendale;
  • La possibilità di soddisfazione dei creditori concorsuali «strategici»;
  • La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione.

 

La proposta di concordato preventivo “in bianco”

 

Il debitore può depositare un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare successivamente la proposta o di presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art 182 Bis L.F.) Il Tribunale:

  • Deve verificare la propria competenza ed i requisiti di fallibilità del debitore;
  • può concedere un termine tra i 60 ed i 120 giorni prorogabili di altri 60 giorni (nel caso in cui penda un ricorso per la dichiarazione di fallimento il termine massimo è di 60 prorogabili di ulteriori 60);
  • dispone gli obblighi informativi cui il debitore deve adempire in pendenza del termine ed il cui inadempimento può comportare l’anticipata dichiarazione di inammissibilità della domanda.

Per ulteriori approfondimenti non esitate a contattarci o a consultare il testo della nuova Legge Fallimentare Prossima pubblicazione l’abstract dell’Avv. Gabriella Covino (Partner di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners) Il ruolo dell’advisor legale nella risoluzione della crisi d’impresa