CLAUDIO CATALANI

Le novità sulla fattura elettronica

A cura di Claudio Catalani e Francesco Melidoni – Partner MOD

Premessa

Il 30 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema della fatturazione elettronica con il provvedimento n. 89757 e con la circolare 8/E. Mentre il provvedimento definisce le regole tecniche per l’emissione, la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche in generale, la circolare si concentra sulle novità in tema di fatturazione e pagamento, delle cessioni di benzina e gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Nella circolare infine si fa un primo accenno all’ambito applicativo delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione, rinviando ad un successivo provvedimento di prassi maggiori approfondimenti.

Provvedimento n. 89757/2018

L’Agenzia delle Entrate, ha indicato le modalità tecniche relative a:

Emissione della fattura elettronica

Le fatture elettroniche potranno essere generate in formato XLM, con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia. In particolare:

  • Una procedura web.
  • Una «app» per dispositivi mobili che consentirà tra l’altro, al soggetto che emette la fattura, di acquisire “in automatico” i 
dati identificativi del cessionario e l’indirizzo telematico tramite un QR-code.
  • Un software da installare sul PC.
  • Un servizio web di generazione del QR- code. 
Trasmissione della fattura elettronica

La fattura elettronica potrà essere trasmessa esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio – SDI, utilizzando i seguenti canali:

  • La procedura web e la nuova «app» forniti dall’Agenzia delle Entrate.
  • I canali di colloquio con SDI, previo accreditamento, tramite “web service” o sistema basato su protocollo FTP.

La fattura potrà essere trasmessa:

  • dal soggetto tenuto all’emissione;
  • da un intermediario delegato. 
Per il recapito della fattura l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) prescelto per la ricezione dei files. 
In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata dal SDI – entro 5 giorni – una “ricevuta di consegna” del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa. 
In caso di esito negativo della trasmissione verrà rilasciata una ricevuta di scarto e la fattura si considererà non emessa. 
Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, a un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate. 
Della stessa semplificazione potrà usufruire anche il cessionario/committente Iva che non si trovi nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario appositamente delegato, i canali standard per la ricezione della e-fattura. 
Solo per le operazioni verso privati consumatori l’emittente sarà tenuto a consegnare direttamente anche una copia informatica o analogica della fattura. 
Data di emissione e di ricezione La data di emissione è identificata con quella riportata nella fattura elettronica.
• La data di ricezione, ai fini della detraibilità dell’IVA, coincide con quella attestata al destinatario dai canali 
telematici, ovvero (in caso di mancato recapito) con la data di presa visione della fattura nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 
Conservazione delle fatture 
Tutti i documenti emessi e ricevuti veicolati sul SDI potranno essere conservati, ai sensi del DM 17.06.2014, mediante apposito servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate, previa sottoscrizione, anche tramite intermediari, dell’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia. L’Agenzia metterà, inoltre, a disposizione un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’area riservata del sito. 
Comunicazione operazioni transfrontaliere
Restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le operazioni transfrontaliere con riferimento alle quali rimane l’obbligo di trasmissione dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o di ricezione (intesa come data di registrazione) delle fatture.
 La comunicazione deve contenere:
  • I dati identificativi del cedente/prestatore.
  • I dati identificativi del cessionario/committente.
  • La data del documento comprovante l’operazione.
  • La data di ricezione (per i soli documenti ricevuti).
  • Il numero del documento.
  • La base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta, ovvero la tipologia di operazione se non è prevista 
l’applicazione dell’imposta. 
La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali:
  • È stata emessa una bolla doganale.
    • Sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

In tema di fattura elettronica per le cessioni di carburanti, obbligatoria dal 01.07.2018, è stato chiarito che:

  • L’obbligo riguarderà esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per motori ad uso autotrazione.
  • Continuano ad essere esonerati dall’obbligo coloro che applicano il regime forfettario o il regime fiscale di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
  • Le fatture dovranno essere emesse secondo le regole ordinarie indicate dagli art. 21 e 21-bis del decreto IVA, le quali non 
prevedono quali informazioni obbligatorie la targa ed il modello del veicolo che effettua il rifornimento. Tuttavia, tali indicazioni, al fine di dimostrare l’inerenza del costo, potranno essere inserite per ricondurre il costo dell’acquisto del carburante ad un determinato veicolo e quindi assicurarne la relativa deducibilità.
  • Rimangono valide le disposizioni vigenti, non espressamente derogate, in tema di fatturazione, come a titolo di esempio la registrazione di un documento riepilogativo per le fatture inferiori ad euro 300.
  • Si applicano le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche definite dal provvedimento n. 89757.
  • Se sono effettuate più operazioni da esporre in un’unica fattura, ma solo alcune di queste soggette all’obbligo di fattura 
elettronica, quest’ultima forma si rende obbligatoria per l’intero documento.
  • Sarà possibile emettere, in formato elettronico, un’unica fattura (fattura differita), se le cessioni sono state accompagnate 
da un documento di trasporto o da altro documento analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e 
le parti.
  • La detraibilità dell’iva e la deducibilità del costo sono subordinate all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. La 
circolare chiarisce che sono validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo iva in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili (ad esempio il rifornimento di benzina di un’auto aziendale che il dipendente effettua in trasferta).
  • Con riferimento ai contratti di «netting» viene precisato che dovranno essere documentate con fattura elettronica solo le operazioni che vedono le compagnie petrolifere emettere buoni carburante, carte ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti che consentono al cessionario di recarsi presso un distributore della stessa compagnia, mentre, se il buono o la carta consentono di rifornirsi presso più impianti gestiti da diverse compagnie si è in presenza di un documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad iva e conseguentemente nemmeno all’obbligo di fatturazione elettronica. 
In tema di emissione della fattura elettronica per le prestazioni rese da subappaltatori, l’Agenzia delle Entrate si è limitata a segnalare che l’obbligatorietà troverà applicazione solo per i rapporti “diretti” tra il titolare del contratto (es. appaltatore) e coloro di cui egli si avvale (es. subappaltatore), con esclusione dunque degli ulteriori passaggi successivi (es. subappaltatore del subappaltatore) e che vige l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP).