Le modifiche alla Legge Fallimentare introdotte dal cd. “Decreto Fare”

Foto LettaIl Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale  n. 144 del 21-6-2013) in vigore dal 22 giugno 2013, introduce tre principali novità all’interno della legge fallimentare, tutte vanno ad incidere sull’istituto del Concordato Preventivo.

In particolare, la modifica normativa, mira ad evitare condotte abusive del cd “concordato in bianco” che, lo ricordiamo, è stato introdotto recentemente  attraverso il decreto “sviluppo Italia”. Sin dalla sua introduzione, molte aziende si sono volute affidare a tale normativa come metodo per affrontare le crisi, senza una chiara visione del proprio futuro, ma come unico metodo dilatorio di uno stato di crisi.

Rinviando i commenti di tali norme e sui comportamenti che le aziende dovrebbero tenere, andiamo ad analizzare quali sono tali tre novità introdotte dal “decreto fare”:

  • Documentazione necessaria per presentare la domanda di concordato “prenotativo” o in “bianco”. L’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, oltre agli ultimi tre bilanci, l’elenco dettagliato dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti)».
  • Nomina anticipata del commissario giudiziale. Il Tribunale, dopo la pubblicazione della domanda di concordato “prenotativo” o in “bianco”, potrà nominare un commissario giudiziale, per controllare se l’impresa in crisi si stia effettivamente attivando per predisporre il pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura. In particolare, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3, applicando l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18».
  • Obbligo di informativa periodica. Il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici (precedentemente erano facoltativi), anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori»·

Per ulteriori approfondimenti sull’intero Decreto Fare si rinvia a:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-06-21;69

http://crisieaziende.com/2013/06/17/decreto-fare/