La deducibilità delle perdite su crediti nel decreto sviluppo

perdite su crediti L’art. 33 comma 5 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cd decreto sviluppo) ha integralmente sostituito il comma 5 dell’art. 101 del TUIR, ove sono state inserite importanti modifiche relative alla qualificazione delle perdite su crediti provviste dei requisiti di “certezza e precisione”, necessari per la deduzione, che la norma già riteneva integrati nel caso in cui il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

L’elemento più innovativo della nuova norma riguarda l’individuazione automatica degli elementi “certi e precisi”, richiesti per la deducibilità delle perdite su crediti, qualora il credito sia di modesta entità e il relativo pagamento sia scaduto da almeno 6 mesi.

Per effetto di detta modifica, le perdite su crediti risultano da elementi certi e precisi, anche nel caso in cui il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’ articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

A questo riguardo è anche da menzionare una norma correlativa applicabile alla posizione del debitore, secondo cui nel caso di accordo di ristrutturazione omologato di cui sopra, come anche nel caso di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67 terzo comma, lettera d), del R.D. n. 267/1942, la rinuncia ai debiti da parte dei creditori non costituisce per il debitore sopravvenienza attiva (se non perla parte eventualmente assorbita da perdite IRES, che di conseguenza vengono annullate fino a concorrenza dell’abbuono).

Inoltre, gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia scaduto da almeno sei mesi. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (con volume d’affari non inferiore a 100 milioni di euro), e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

Tale soglia minima, differenziata a seconda delle dimensioni dell’impresa, rappresenta un valore al di sotto della quale l’entità del credito non giustifica economicamente l’attività di recupero da parte del creditore e le relative azioni esecutive.

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando:

  • il diritto alla riscossione dl credito  si sia prescritto (ai sensi del codice civile (secondo l’art. 2946 avviene nel termine di dieci anni);
  • Per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS), nel caso in cui sia prevista la cancellazione dei crediti in bilancio in dipendenza di eventi estintivi.

Detta disposizione normativa risulta applicabile già dal periodo d’imposta 2012 e si ritiene che riguardi anche i crediti di modesto importo la cui “anzianità” di sei mesi sia già maturata prima dell’anno in corso.

Laddove non ricorrono i casi speciali introdotti dal Decreto Sviluppo e il debitore non sia assoggettato ad una procedura concorsuale, né abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, la deducibilità della perdita su crediti è subordinata al rispetto del principio generale. Pertanto, deve essere analiticamente comprovata, sulla base dell’effettiva documentazione del mancato realizzo del credito e del carattere definitivo dell’insoddisfazione del credito (R.M. n. 9/124 del 06/08/76).

Il contribuente ha, quindi, l’onere di provare documentalmente di aver fatto tutto quanto era possibile per recuperare il credito esperendo tutte le procedure legali infruttuosamente quali a titolo di esempio:

  • L’irreperibilità del debitore
  • Pignoramento;
  • Chiusura dei locali dell’impresa;
  • Denuncia penale per truffa.

Nel caso del recupero parziale del credito a seguito di accordo tra le parti (c.d. accordo transattivo) risulta invece deducibile la perdita riguardante la parte di credito non recuperata. La stessa Agenzia delle Entrate, nel corso di un incontro con la stampa specializzata del 23/09/10, ha chiarito la natura dei componenti negativi di reddito derivanti dalla sottoscrizione di accordi transattivi tra i contraenti, non costituendo perdite su crediti, non assoggettabili ai vincoli previsti dal citato art. 101, comma 5, del TUIR.