Il testo della nuova Legge fallimentare

La legge 134 del 7 agosto 2012 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 S.O. del 11 agosto 2012) che recepisce il cd. “Decreto sviluppo”, riforma ampiamente la Legge Fallimentare. Essa in particolare svolge due principali funzioni: chiarisce i ruoli e le attività da svolgere di alcuni soggetti (come nel caso dell’attestatore) e rende più semplice e maggiormente tutelante per tutti il ricorso alla Legge Fallimentare per le soluzioni delle crisi finanziarie.

Vista l’importanza che le norme fallimentari attribuiscono al professionista ed alle sue attestazioni o relazioni per la composizione della crisi d’impresa, si è voluto disciplinare maggiormente il ruolo e le sue responsabilità. Il ruolo dell’attestatore è delicatissimo ed è difficilissimo da svolgere in quanto in lui devono confluire conoscenze di norme fallimentari, civilistiche e conoscenza di gestione aziendale. Non è sicuramente possibile improvvisarsi o addirittura “traghettarsi” da consulente o sindaco dell’azienda alla funzione di attestatore. Sono ruoli diversi per cui servono conoscenze diverse. Il legislatore, nel nuovo art. 67, ha voluto, in tal senso, dare enfasi al concetto d’indipendenza dell’attestatore disciplinandolo in maniera molto chiara.
Con il nuovo art. 67 viene chiarito, inoltre, che il professionista dovrà esprimere la propria attestazione tanto sulla fattibilità del Piano quanto sulla veridicità dei dati aziendali (prevedendo per questo ruolo anche norme di carattere penale) e pertanto non solo sul riverbero che tali dati hanno all’interno della fattibilità del Piano. Egli pertanto dovrà attestare la “idoneità del piano a consentire il risanamento” piuttosto che la sua ragionevolezza (come previsto precedentemente).

Grandi vantaggi si avranno dal combinato della “domanda anticipata” di concordato previsto dall’art. 161 e dall’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la domanda stesso. Quando l’azienda vive momenti di grave difficoltà si assiste ad una sorta di “assalto alla diligenza”. Molti cercano di assumere posizioni di vantaggio, aggredendo l’azienda e magari cercando di trasformare la propria posizione da creditore chirografario a creditore titolare di un diritto reale. Tali attività rendono estremamente difficile l’attuabilità dello stesso concordato, perché aumentando le posizioni di privilegio, la percentuale di falcidia dei debiti chirografari aumenta in maniera rilevante, rendendo lo stesso concordato meno interessante proprio per coloro che dovranno votarlo. Nella nuova riformulazione della legge fallimentare, proprio per ovviare a questo stato di cose, è stata prevista la possibilità di presentare la domanda di concordato senza gli allegati (che necessariamente richiedono tempo per la loro redazione) ed ulteriormente che, dalla data di pubblicazione del ricorso di ammissione al concordato preventivo, non solo si potrà accedere immediatamente alle protezioni previste dalla fattispecie normativa (quindi nessuno potrà iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio) ma, secondo l’ultimo comma dell’art. 168, anche le ipoteche giudiziali, iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Tali norme infatti consentiranno la rapida emersione dello stato di crisi ed una probabile maggiore distribuzione ai creditori chirografari della massa concordataria, quindi maggiore probabilità di successo del concordato.
Per quanto concerne gli’artt. 186 bis sulla continuità aziendale  182 bis sulla ristrutturazione dell’indebitamento viene sancito e meglio precisato quanto alcuni tribunali già governavano con tali modalità (ossia piano sulla continuità e pagamenti dilazionati).
Perfettamente rientrante nello spirito dell’ art. 186 bis, è la possibilità di un nuovo rapporto con la pubblica amministrazione, dove viene sancito che i contratti non si sciolgono nel caso di ammissione al concordato e che la società ammessa al concordato (con alcune cautele) possa partecipare ai bandi pubblici.
Per garantire continuità del suo business la società che presenta un concordato o un accordo di ristrutturazione deve dare dei segnali vitali al mercato, pertanto deve continuare la sua attività incassando crediti, contraendo debiti (spesso necessari, sotto forma di finanza interinale) ma anche effettuando dei pagamenti ai fornitori (anche i cui crediti sono sorti precedentemente) che in questo modo possono continuare, in modo fattivo, a dare fiducia alla società che sta’ attraversando un così delicato momento. La norma, infatti, disciplina, all’art. 182 quinquies, il comportamento del debitore che ha presentato una domanda di ammissione al concordato preventivo (art. 161) o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 Bis) il quale può chiedere al tribunale di essere autorizzato (con determinate condizioni) a contrarre finanziamenti o ad effettuare pagamenti che avranno la tutela dell’azione revocatoria prevista dall’art. 67.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al commento integrale della norma e al suo testo nelle precedenti pubblicazioni.