Il concordato “in bianco”

Il concordato in bianco, disciplinato dall’art 161, comma 6, concordato in biancoLegge Fallimentare, sta avendo una esplosione nel numero delle domande perché produce gli effetti di cui all’art. 168 Legge Fallimentare, e cioè il blocco delle azioni esecutive, il c.d. automatic stay ispirata al modello statunitense del Chapter 11.

Infatti, la norma disciplina che “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.

Inoltre, le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice e, soprattutto, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

La protezione del patrimonio del debitore si avrà anche qualora l’imprenditore, pur avendo depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo, nelle more del perfezionamento degli allegati, presenti invece la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis.

Tale novero di tutele, mira a mantenere integro il patrimonio aziendale in vista della prosecuzione aziendale o della sua liquidazione, evitando che vi siano creditori che possano trarre vantaggio, nell’esperire azioni contro la società, nelle more della produzione documentale necessaria alla presentazione del concordato.

In effetti, la modesta documentazione, a corredo di detta domanda, comprende soltanto:

I bilanci degli ultimi tre esercizi (ai fini della verifica del presupposto soggettivo ed oggettivo di accesso alla procedura), riservandosi l’imprenditore di presentare la proposta, il piano e la documentazione per il concordato preventivo liquidatorio entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Quando tuttavia pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, salvo restando, comunque, il disposto del comma 1 dell’art. 22 Legge Fallimentare, per cui il tribunale, anche in pendenza della domanda di concordato in bianco, è libero di provvedere sull’istanza di fallimento quando ritenga di respingerla.

Inoltre, poiché la domanda con riserva è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, abbia presentato altra domanda di concordato in bianco, ai sensi del art. 161 comma 6, alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, si ritiene opportuno, che la domanda contenga la dichiarazione dell’imprenditore di non aver fatto ricorso nel biennio precedente ad analogo procedimento semplificato con esito infruttuoso

Gli effetti che la presentazione della domanda con riserva produce dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono, come detto, il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive e le azioni cautelari, la sterilizzazione delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, rispetto ai creditori anteriori al concordato, il blocco degli interessi, l’applicazione della regola dell’opponibilità degli atti ex art. 45 l. fall.

Se il debitore è una società, sino all’omologazione non si applicano le norme sulla riduzione del capitale per perdite (artt. 2446, commi secondo e terzo e 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, c.c.) e sulla riduzione al di sotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.), non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale ex artt. 2484, n. 4, e 2545- duodecies c.c. e resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile con limitazione del potere di gestione degli amministratori ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (art. 182-sexies, l. fall.).

Dunque, la disciplina societaria posta a salvaguardia della conservazione del capitale sociale non opera perché, si ritiene, la necessità d’intervenire a garanzia del mantenimento del capitale sociale potrebbe ostacolare l’opera di risanamento o addirittura essere inutile quando il concordato o l’accordo preveda la liquidazione della società.

Tali effetti vengono meno retroattivamente nel caso in cui il debitore non sia poi ammesso al concordato, salvo che per gli atti legalmente compiuti, e ciò per dare certezza e stabilità al rapporto creatosi.

Infatti, se nel termine assegnato, il debitore non completa la documentazione, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo (inammissibilità della proposta di concordato oppure dichiarazione di fallimento).

L’art. 161 prevede che con il decreto con cui si stabilisce il termine per la presentazione della documentazione, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, il Tribunale, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.

Una volta depositato il ricorso e fino al decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo ex art. 163, il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del tribunale, il quale per prendere la propria decisione può assumere sommarie informazioni.

(nel prossimo articolo si analizzeranno le tipologie di informazioni necessarie per definire gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione)