DL-CURA-ITALIA-1

DL 8 aprile 2020 n. 23 – Misure per la crisi d’impresa e la continuità aziendale nell’emergenza Covid-19

Con il seguente breve approfondimento, ritengo interessante approfondire gli art. 6, 7 e 8 del DL 23/2020 (DL Liquidità), relativo alle misure adottate per la crisi d’impresa e la continuità aziendale nell’emergenza Covid-19, e più in particolare:

-la sospensione della disciplina della riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento della società per perdite rilevanti del capitale (Art. 6);

-la possibilità di operare la valutazione delle voci secondo la prospettiva della continuità aziendale, quando tale situazione sussisteva prima del manifestarsi della crisi (Art. 7);

-la sospensione della regola della postergazione del finanziamento soci e dei finanziamenti infragruppo effettuati in condizioni di squilibrio patrimoniale (Art. 8).

L’articolo 6 del decreto prevede che dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, non si applicano le disposizioni del codice civile che regolano la riduzione del capitale per perdite (art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del c.c.) e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484, comma primo n. 4, e 2545 duodeciesc.c.).La sospensione di tale disciplina fino al 31 dicembre 2020 vuole evitare che imprese sino ad oggi sane, si ritrovino a dover attivare procedure liquidatorie a causa di perdite che non riflettono la reale situazione dell’impresa, ma generate da una situazione contingente ed eccezionale, e che verosimilmente non si sarebbero verificate in assenza del Covid-19.
E’ opportuno sottolineare che la sospensione riguarda solo le perdite verificatesi negli esercizi chiusi al 31/12/2020 e che la sospensione non riguarda gli obblighi informativi degli amministratori che devono comunque convocare l’assemblea in caso di perdite e informare i soci.

L’articolo 7 del decreto prevede invece che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e delle poste di bilancio può comunque essere effettuata nella prospettiva della continuità aziendale, (quando tale presupposto risultava sussistente nell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso in data anteriore al 23/02/20).
Tale disposizione vuole consentire alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservare tale prospettiva.
Si sottolinea che deve in ogni caso essere specificato in Nota Integrativa tale situazione e richiamare le risultanze del bilancio precedente, da cui si evinceva la capacità di continuità aziendale.

L’articolo 8 del decreto stabilisce infine che ai finanziamenti dei soci effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquiesdel codice civile.
La disposizione vuole INCENTIVARE il finanziamento dell’impresa da parte dei soci con disponibilità liquide in questa fase di emergenza economica annullando la condizione ordinaria di postergazione dei finanziamenti dei soci rispetto al pagamento degli altri creditori.
La postergazione nelle condizioni ordinarie (ante Covid) viene attuata proprio per disincentivare fenomeni di sottocapitalizzazione delle imprese quando i soci apportano risorse nella società a titolo di debito anziché per rafforzare l’Equity.
Tale misura è introdotta per far fronte alla situazione emergenziale derivante dalla diffusione del Covid-19 e avrà una durata temporanea sino al 31 dicembre 2020.

Marco Imparato
Associated Partner – MOD