Aspetti preliminari del piano attestato dal professionista nell’art. 67, Legge Fallimentare

Il piano attestato dal professionista nell’art. 67, co. 3, lett. d), l.f.

Come già indicato in precedenza (http://crisieaziende.wordpress.com/2011/06/28/panorama-degli-strumenti-giuridici-per-la-gestione-della-crisi/), lo spirito del nuovo diritto fallimentare è quello di fornire strumenti giuridici e pertanto, regole, a cui devono attenersi le imprese al fine di risolvere il proprio stato di crisi, con il minore intervento possibile dell’attività giudiziaria e con il soddisfacimento dei creditori in misura superiore e più veloce rispetto al passato.

Lo strumento per la gestione delle crisi d’azienda, previsto dall’art. 67 del nuovo diritto fallimentare, è l’immunizzazione dalla revocatoria per gli atti previsti all’interno di un piano attestato dal professionista.

L’art. 67 l.f. dispone letteralmente una specifica esclusione dalla revocatoria per tutti “gli atti, i pagamenti e le garanzie concessi sui beni del debitore purché posti in essere in esecuzione  di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia  attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o che abbia i requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b), ai sensi dell’art. 2501 bis, quarto comma, del codice civile”.

Lo spirito della norma si riverbera in un’esortazione a rendersi conto e governare lo stato di crisi da parte dell’impresa. Dalla norma è richiesta, infatti, la dimostrazione, attraverso la predisposizione di un piano, di avere una chiara visione della propria crisi (si veda l’articolo   “accettare la crisi”), delle ragioni che l’hanno indotta e delle strade individuate per il risanamento aziendale. Tale interesse, apparentemente individuale dell’imprenditore, è protetto dalla norma al fine di salvaguardare le risorse economiche intrinseche all’azienda, la sua capacità occupazionale, il suo impatto sociale.

I presupposti per l’applicazione dell’art. 67 sono due:

  • Il primo è di natura giuridica, ossia la condizione d’impresa soggetta a fallimento così come previsto dall’art. 1 l.f.
  • Il secondo è di natura soggettiva, ossia l’azienda deve trovarsi in situazione di difficoltà economico – finanziaria. Tale difficoltà, per la natura dell’art. 67, non dovrebbe essersi già acuita in situazione d’insolvenza. Per  cui riteniamo siano più efficaci altri istituti, che analizzeremo successivamente, quali quelli previsti dagli articoli 182 bis o 160 l.f..

Le caratteristiche del piano di risanamento previste dalla norma sono induttive e deduttive. Quelle induttive, ossia previste chiaramente nel corpo della legge sono:

  • Apparire idoneo al risanamento dei debiti aziendali ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  • Essere ragionevole nelle premesse e nelle previsioni.
  • Essere attestato nella sua ragionevolezza da un professionista che abbia determinati requisiti richiesti dalla legge e consigliati dall’opportunità.

Le caratteristiche deduttive del piano di risanamento, ossia che possono derivarsi dalla mancanza di una previsione normativa ed interpretando lo spirito del legislatore sono:

  • Nessun obbligo pubblicitario, sarà a discrezione dell’imprenditore decidere se, e a chi, fare conoscere il proprio Piano.
  • Nessun accordo preliminare per la sua adozione con i creditori. Il Piano è un atto unilaterale dell’impresa.
  • Nessun controllo preliminare o successivo da parte dell’autorità giudiziaria. Il Piano di risanamento è un atto stragiudiziale, orientato a fornire soluzioni negoziali tra privati, secondo il principio della cd “privatizzazione della crisi”.

Tale piano, dovrà essere controllato e attestato da un professionista che, oltre ad avere i requisiti previsti dalla legge (ossia iscrizione all’albo dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti necessari per la nomina a curatore), dovrà, per “autorevolezza, scienza ed esperienza” rendere il piano assolutamente credibile ai vari player ai quali si sceglierà di  illustrarlo e dei quali si richiederà una collaborazione per l’attuazione dello stesso. Nel momento della crisi aziendale, infatti, la paura di revocatorie può essere d’ostacolo per chi deve collaborare nel risanamento, quali banche o creditori commerciali.  Attraverso la predisposizione del piano e la sua attestazione, l’imprenditore si crea delle migliori chances di collaborazione. E’ spesso, proprio il piano a sancire la crisi dell’azienda verso il mondo esterno a cui viene presentato e da quel momento, l’atteggiamento verso l’azienda cambierà. Si avrà sicuramente una maggiore attenzione nelle relazioni, ma da tale atto si capirà che l’imprenditore fa sul serio, che ha le idee chiare e che chiede della collaborazione. Non in generale, ma indicando esattamente dove si aspetta un aiuto.

Le banche cambieranno gli interlocutori di riferimento, l’impresa probabilmente sarà affidata al settore restructuring che avrà un’interlocuzione diversa, più consapevole, con l’imprenditore e con i problemi della sua impresa. Nella stessa misura, i creditori commerciali, chiederanno l’aiuto delle aree amministrative e legali nella gestione della relazione. Tutto sarà maggiormente monitoriato ma più chiaro e soprattutto finalizzato all’obiettivo del risanamento aziendale.